AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE

Oltre all’attività di avvocato, iniziata da circa 7 anni, lo studio legale da 17 anni svolge attività di amministrazione condominiale in diverse realtà del territorio campano. Questo ha naturalmente permesso, allo studio legale, di maturare, nel campo condominiale, una profonda ed articolata esperienza. Oggi infatti, delle controversie riguardanti il condominio e le suo diverse articolazioni, lo studio legale garantisce ampia conoscenza, professionalità e provata serietà, affrontando e risolvendo le più diverse problematiche correlate alla vita di condominio, soprattutto attraverso attività stragiudiziale evitando gli enormi e spesso infiniti disagi connessi al nascere di contenziosi giudiziari

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              CONFERIMENTO DELEGA

Molto spesso, la persona che deve presenziare ad un'assemblea di condominio, non avendo la conoscenza tecnica/normativa per affrontare diligentemente le varie problematiche che in essa possono essere sollevate, preferisce non inserirsi nella discussione ovvero, si limita passivamente ad accettare quello che gli viene detto da altre persone. Si pensi ad esempio alla discussione concernente i lavori al fabbricato dove, vista la complessità della materia, non sempre è facile districarsi e/o affrontare correttamente il tema oppure, le regole che caratterizzano la discussione ed approvazione del rendiconto annuale del condominio. O ancora, la discussione concernente la volontà assembleare di resistere e/o promuovere una lite giudiziaria dove le regole non sempre sono di facile interpretazione.

 

Ebbene, in tutti questi casi, come in altri, lo studio legale supporta la persona che dovrà presenziare ad una assemblea di condominio, fornendogli anticipatamente le giuste informazioni in merito all’argomento da trattare ovvero, previo conferimento di delega, interviene personalmente in assemblea. Ovviamente, della discussione e sue risultanze, lo studio legale fornirà al proprio delegante tutte le necessarie  informazioni e/o delucidazioni consigliandolo altresì sul comportamento da tenere rispetto alle decisioni prese. 

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                    REVISORE CONTABILE

La legge n. 220/2012 di riforma del condominio, in vigore dal 18 giugno 2013, ha introdotto, con il nuovo art. 1130-bis del cod. civ., la possibilità per l’assemblea di nominare “un revisore che verifichi la contabilità del condominio”, anche per più annualità specificatamente indicate.

 Quando è possibile nominare il revisore condominiale?

L’assemblea può nominarlo in qualsiasi momento, dandogli l’incarico di verificare la contabilità del condominio anche per più esercizi finanziari. In pratica, però, la nomina di un revisore si rende necessaria nei seguenti casi:

 - nomina del nuovo amministratore senza l’approvazione del bilancio consuntivo della gestione uscente (perché ritenuto inadeguato dall’assemblea o perché mai presentato): in questo caso, la nomina del revisore è necessaria perché si possa redigere la contabilità sull’esercizio finanziario precedente affinché non solo si conoscano le posizioni contabili dei singoli condòmini e del condominio in generale, ma anche per consentire all’amministratore entrante un adeguato allineamento contabile;

 - necessità di procedere ad una verifica contabile allo scopo di accertare eventuali ammanchi dovuti ad appropriazione indebita da parte dell’amministratore.

Cosa fa il revisore?

Non si può pensare di nominare un revisore perché rimetta in discussione “i criteri di ripartizione” (ancorché sbagliati) adottati in bilanci consuntivi già approvati dall’assemblea, posto che vizi in tal senso andrebbero contestati mediante l’impugnazione delle relative deliberazioni davanti all’Autorità Giudiziaria entro il termine perentorio dei trenta giorni canonici, a norma dell’art. 1137 cod. civ. Se così non fosse, con la nomina del revisore si rimetterebbero in discussione bilanci già approvati e riferiti a più anni addietro, risultando assolutamente illogico e contrario alla restante parte del nostro ordinamento in materia di condominio negli edifici.

Pertanto, se si tratta di un incarico teso alla presentazione della contabilità relativa ad un determinato periodo perché non approvata o perché mancante, allora solo in questi casi il revisore si preoccuperà anche di adottare i giusti criteri di ripartizione.

Ma se, al contrario, la revisione contabile è richiesta per appurare eventuali sottrazioni indebite su bilanci già approvati, allora in questi casi il revisore deve limitarsi a verificarne la congruità e la fondatezza, senza riporre in discussione i criteri di ripartizione adottati, ancorché sbagliati.

 

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"Non voglio essere un uomo comune, ho diritto d'essere non comune, se posso.
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Mi rifiuto di cedere l'incentivo di una sovvenzione.
Preferisco i cimenti della vita ad un'esistenza assicurata;
l'emozione del successo all'insipida calma dell'utopia.
Non voglio dare la mia libertà in cambio di una beneficenza, nè
la mia dignità in cambio di un sussidio.
Ho diritto di pensare ed agire a mio modo, di godere i benefici
di quello che creo, di affrontare arditamente il mondo e dire:
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Dean Alfange

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