Separazione personale dei coniugi

La separazione personale dei coniugi è un istituto regolamentato dalle norme del codice civile (artt. 150 e ss.), dal codice di procedura civile e da una serie di norme speciali.

La separazione non pone fine al matrimonio, né fa venir meno lo status giuridico di coniuge. Incide solo su alcuni effetti propri del matrimonio (si scioglie la comunione legale dei beni, cessano gli obblighi di fedeltà e di coabitazione). Altri effetti, invece, residuano, ma sono limitati o disciplinati in modo specifico (dovere di contribuire nell'interesse della famiglia, dovere di mantenere il coniuge più debole e dovere di mantenere, educare ed istruire la prole).

Diversamente dal passato, oggi la separazione può essere dichiarata per cause oggettive, cioè indipendentemente dalla colpa di uno dei due coniugi. È possibile quindi che i coniugi si separino perché avvenimenti esterni si frappongono alla coppia, perché sopraggiungono circostanze non previste, né prevedibili, al momento della celebrazione del matrimonio, perché ci si rende conto dell'esistenza di un'incompatibilità caratteriale insuperabile e, in generale, per tutti quei fatti che, usando l'espressione del legislatore, "rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all'educazione della prole" (art. 151, 1°co. c.c.).

La separazione, a differenza del divorzio, ha inoltre carattere transitorio, tanto che è possibile riconciliarsi, senza alcuna formalità, facendo cessare gli effetti prodotti dalla stessa (art. 154 c.c.). Per rendere formale la riconciliazione, oltre all'accertamento giudiziario, è possibile per i coniugi recarsi al Comune di appartenenza per rilasciare un'apposita dichiarazione.

Può accadere che i coniugi decidano di interrompere la convivenza senza formalità (senza quindi fare ricorso ad un giudice), ponendo in essere la cosiddetta separazione di fatto, (marito e moglie vivono insieme o in dimore diverse, ma ognuno si occupa del proprio destino, disinteressandosi dell'altro). La separazione di fatto non produce alcun effetto sul piano giuridico, né è sufficiente a far decorrere il termine di tre anni per addivenire al divorzio. Inoltre, sebbene la separazione di fatto non sia sanzionata da alcun provvedimento dell'autorità giudiziaria, l'allontanamento di uno dei due coniugi dall'abitazione familiare o l'instaurazione di relazioni extra-coniugali potrebbero essere motivo di addebito della separazione nel caso di separazione giudiziale.

Differenza tra Separazione Consensuale da quella Giudiziale

A differenza dalla separazione di fatto, la separazione legale produce effetti che incidono sui rapporti personali e patrimoniali tra marito e moglie, e tra genitori e figli. Tra i principali ambiti nei quali si manifestano mutamenti della situazione giuridica si segnalano:

 La separazione può essere legale (consensuale o giudiziale)

Nella separazione consensuale sussiste un accordo tra i coniugi in ordine alle condizioni (personali e patrimoniali) della separazione stessa. Il Tribunale si limita ad omologare tale accordo (cioè ad assicurarsi che siano rispettati i diritti di ciascun coniuge e della eventuale prole) mediante decreto.

Si ricorre, invece, alla separazione giudiziale in caso di disaccordo. In tale ipotesi la separazione viene pronunciata con sentenza dal Tribunale, che si impone nel determinare le condizioni.

Il diritto di chiedere la separazione (consensuale o giudiziale) spetta a ciascun coniuge, anche in mancanza di accordo dell'altro coniuge. La procedura si avvia mediante ricorso al Tribunale competente.

Effetti Separazione

La separazione, tanto consensuale quanto giudiziale, determina anzitutto lo scioglimento dell'eventuale regime di comunione legale dei beni.

In caso di separazione consensuale, i coniugi regolamentano i loro rapporti con un accordo che verrà poi omologato dall'autorità giudiziaria. Il contenuto dell'accordo potrà avere ad oggetto: la divisione di beni comuni, l'assegnazione ad uno dei coniugi di beni di proprietà comune o esclusiva dell'altro coniuge, il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore del coniuge debole.

In caso di disaccordo circa le questioni patrimoniali - in presenza, quindi, di un procedimento di separazione giudiziale - si ha solo lo scioglimento dell'eventuale regime di comunione legale e tutti i beni restano di proprietà comune o esclusiva dei coniugi.

I beni acquistati antecedentemente alle nozze e quelli personali, così come indicati espressamente dalla legge (ad es. quelli indispensabili per l'attività lavorativa di uno dei coniugi, art. 179 c.c.), restano di esclusiva proprietà del coniuge intestatario.

Se al momento della celebrazione del matrimonio, o successivamente, è stato adottato il regime di separazione legale dei beni, i beni restano di proprietà esclusiva del coniuge intestatario.

In ogni caso sono fatti salvi tutti i provvedimenti indispensabili all'interesse della prole, quali ad esempio l'assegnazione della casa coniugale al coniuge affidatario, anche se non proprietario, o l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli o per il coniuge economicamente più debole.

A chi è separato spetta una parte della pensione di reversibilità, poiché non è venuto meno giuridicamente lo status di coniuge.

Per ciò che riguarda i diritti successori, il coniuge separato è equiparato a tutti gli effetti al coniuge non separato. In relazione all'eredità, continuerà quindi a godere della stessa posizione che rivestiva in presenza del vincolo matrimoniale, salvo il caso in cui al coniuge superstite sia stata addebitata la separazione.

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Dell'assegnazione il giudice tiene pure conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà.

 Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.

 Il provvedimento del Giudice con cui viene disposta l'assegnazione della casa coniugale può essere trascritto ai sensi dell'art. 2643 c.c. al fine di renderlo opponibile a terzi (ad esempio, nel caso in cui il genitore non assegnatario venda a terzi l'abitazione di sua proprietà esclusiva, Corte Cost. sent. n. 54/1989).

 Nel caso in cui l'abitazione familiare sia in locazione, al conduttore succede per legge l'ex coniuge assegnatario.

 Qualora non vi siano figli, salvo diverso accordo, la casa familiare non può venire assegnata esclusivamente ad uno dei coniugi. In questo caso, se di proprietà comune, si potrà richiedere la divisione giudiziale dell'immobile, se di proprietà esclusiva, rientrerà nella sfera di disponibilità esclusiva del coniuge proprietario.

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Al momento della separazione, qualora uno dei due coniugi non abbia adeguati redditi propri e la separazione non sia a lui addebitabile per colpa, il giudice può stabilire che l'altro coniuge corrisponda un assegno di mantenimento (art. 156, 1°co. c.c.). 

Valutate le circostanze caso per caso, l'assegno deve garantire a chi lo riceve di godere dello stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio, sempre che il coniuge obbligato si trovi effettivamente nella condizione economica di poterlo versare. 

Il mantenimento nel caso di separazione è di regola corrisposto mensilmente. Il coniuge a cui spetta l'assegno può rinunciarvi. 

In caso di inadempimento, su richiesta del beneficiario, potrà essere disposto il sequestro di parte dei beni dell'obbligato, oppure potrà essere ordinato a terzi (es. al datore di lavoro del coniuge obbligato) il versamento della somma dovuta. 

Il provvedimento con cui il Giudice dispone la corresponsione dell'assegno di mantenimento può in ogni tempo essere modificato o revocato qualora vi siano giustificati motivi o intervengano fatti nuovi. 

Il coniuge a cui è addebitata la separazione non ha diritto al mantenimento. Tuttavia, egli avrà comunque diritto agli alimenti (che a differenza del mantenimento corrispondono ad una somma sufficiente a permettere la sussistenza) quando versi in uno stato di particolare indigenza e povertà (art. 156, 3° co. c.c.).

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 L'affidamento dei figli in caso di separazione è oggi disciplinato dalle norme introdotte con la Legge n. 54 dell'8 febbraio 2006.

Il principio fondamentale è che, in caso di separazione personale dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Pertanto, in sede di separazione e salvo diverso accordo tra i coniugi, il giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori (affidamento condiviso) oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati (affidamento esclusivo), sempre e comunque considerando l'esclusivo interesse della prole.

Il giudice determina inoltre i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione della prole (si veda in seguito).

Il coniuge affidatario in via esclusiva avrà la potestà sui figli oltre all'amministrazione e l'usufrutto legale sui loro beni.

Il genitore divorziato non affidatario conserverà l'obbligo (ma anche il diritto) di mantenere, istruire ed educare i figli.

Il genitore non affidatario è tenuto a versare un assegno di mantenimento per la prole.

L'assegno viene versato mensilmente e devono essere corrisposte anche le somme relative alle spese considerate straordinarie (ad es. quelle scolastiche, ricreative, mediche, sportive o per le vacanze). L'importo, per legge, deve essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.

Il giudice può anche stabilire un assegno a favore dei figli maggiorenni, da versare a loro direttamente, quando non abbiano adeguati redditi propri.

L'art. 155-quater del codice civile stabilisce che l'interesse dei figli è anche determinante per stabilire a quale dei coniugi sarà assegnato il godimento della casa familiare.

Modifica condizioni Separazione

La modifica delle condizioni di separazione può essere chiesta, in ogni tempo, qualora intervengano nuove circostanze di fatto e di diritto che la giustifichino.

Ciò può avvenire poiché i provvedimenti adottati dal Giudice in sede di separazione non hanno carattere decisorio e sono per loro natura sempre modificabili.

È possibile modificare tanto le statuizioni relative all'assegno di mantenimento, quanto quelle relative alla prole ed alla casa familiare.

La modificazione del provvedimento adottato in sede di separazione avviene con l'introduzione di un ricorso ai sensi di cui all'art. 710 c.p.c. Il provvedimento adottato sarà un decreto avente la natura di sentenza che dovrà essere debitamente motivato dal Giudice. Tale provvedimento potrà essere impugnato nelle forme previste.

La modificazione può avvenire anche se uno dei due coniugi ha raggiunto una maggiore stabilità economica, con notevole incremento di reddito, rispetto a quella goduta durante il matrimonio.

La modifica delle condizioni di separazione può essere chiesta sia nel caso di separazione giudiziale che consensuale.

La modificazione delle condizioni di separazione può avvenire anche concordemente tra i coniugi, mediante un accordo stragiudiziale o con un ricorso giudiziale congiunto.

Il coniuge che chiede la revisione dei provvedimenti adottati in sede di separazione è tenuto a provare che vi è stato un peggioramento delle proprie condizioni economiche oppure un miglioramento di quelle dell'altro.

Secondo un recente orientamento giurisprudenziale, la restituzione ad uno dei coniugi della casa adibita ad abitazione familiare può determinare un aumento dell'assegno percepito a titolo di mantenimento (Cass. Civ. 94/147).

Anche i provvedimenti relativi ai figli possono essere sempre rivisitati sulla base del maggior interesse per la prole.

Qualora il coniuge affidatario trasferisca all'estero la prole senza chiedere il preventivo consenso dell'altro, oltre alla possibilità di denunciare il fatto alle competenti autorità giudiziarie in sede penale, il coniuge non affidatario potrà richiedere legittimamente la revisione delle condizioni precedentemente stabilite.

La richiesta di revisione dei provvedimenti adottati in sede di separazione non può essere richiesta senza l'assistenza di un avvocato.

DIVORZIO

Il divorzio è l'istituto giuridico che permette lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando tra i coniugi è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita ed essa non può essere in nessun caso ricostituita.

Si parla di scioglimento qualora sia stato contratto matrimonio con rito civile, di cessazione degli effetti civili qualora sia stato celebrato matrimonio concordatario.

Anche il procedimento di divorzio può seguire due percorsi alternativi, a secondo che vi sia o meno consenso tra i coniugi:

  • divorzio congiunto, quando c'è accordo dei coniugi su tutte le condizioni, in questo caso il ricorso è presentato congiuntamente da entrambi i coniugi;
  • divorzio giudiziale, quando non c'è accordo sulle condizioni, in questo caso il ricorso può essere presentato anche da un solo coniuge.

Il divorzio si differenzia dalla separazione legale in quanto con quest'ultima i coniugi non pongono fine definitivamente al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti nell'attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio.

Elementi necessari per richiedere il divorzio sono dunque:

  • il venir meno dell'affectio coniugalis, cioè della comunione morale e spirituale;
  • la mancanza di coabitazione tra marito e moglie.

Il divorzio è disciplinato dal codice civile (art. 149 c.c.), dalla legge 898/1970 (che ha introdotto l'istituto per la prima volta in Italia) e dalla legge n. 74/1987 (che ha apportato delle modifiche significative alla precedente).

Le cause che permettono ai coniugi di divorziare sono tassativamente elencate nell'art. 3 della legge 1970/898 e attengono principalmente ad ipotesi in cui uno dei coniugi abbia attentato alla vita o alla salute dell'altro coniuge o della prole, oppure abbia compiuto specifici reati contrari alla morale della famiglia.

Ma la causa statisticamente prevalente che conduce al divorzio è la separazione legale dei coniugi protratta ininterrottamente per almeno tre anni a far tempo dalla prima udienza di comparizione dei coniugi innanzi al tribunale nella procedura di separazione personale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. Per la decorrenza dei tre anni non vale il tempo che i coniugi hanno trascorso in separazione di fatto, senza cioè richiedere un provvedimento di omologa al Tribunale.

Il divorzio può quindi essere richiesto:

  • in caso di separazione giudiziale: qualora vi sia stato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice;
  • in caso di separazione consensuale: a seguito di omologazione del decreto disposto dal giudice;
  • in caso di separazione di fatto: se la separazione è iniziata 2 anni prima del 18 dicembre 1970

Nei primi due casi, tra la comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e la proposizione della domanda di divorzio devono comunque essere trascorsi almeno tre anni.

Con il divorzio, marito e moglie mutano il loro precedente status di coniuge e possono contrarre nuove nozze.

La donna perde il cognome del marito.

A seguito di divorzio, vengono meno i diritti e gli obblighi discendenti dal matrimonio (artt. 51, 143, 149 c.c.), viene meno la comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c. (se già non è accaduto in sede di separazione), cessa la destinazione del fondo patrimoniale (art. 171 c.c.) e viene meno la partecipazione dell'ex coniuge all'impresa familiare (art. 230 bis c.c.).

FAMIGLIA DI FATTTO

Il convivente more uxorio non ha diritto agli alimenti, e tantomeno al mantenimento, poiché la convivenza concretizza una situazione di fatto, caratterizzata dalla precarietà e dalla revocabilità unilaterale, cui non si ricollegano diritti e doveri se non di carattere morale (Tribunale di Napoli 8/7/1999); è invece legittimato a chiedere un contributo per il mantenimento di eventuali figli avuti dal convivente, trattandosi di richiesta fondata sull’obbligo dei genitori di mantenere i figli per il solo fatto di averli generati.

MANCATO PAGAMENTO ASSEGNO DI MANTENIMENTO

Il mancato pagamento

   Il mancato versamento dell’assegno da parte del coniuge obbligato, stando a Cass. 10/4/2001, non configura senz’altro il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (punito con la reclusione fino a un anno o con la multa d 103 a 1.032 euro) nella versione di cui all’art. 570, secondo comma, n. 2, del codice penale (far mancare i mezzi di sussistenza ai familiari in esso indicati), la cui sfera di operatività è appunto circoscritta alla sola mancata corresponsione, da parte dell’obbligato, dei mezzi di sussistenza ai soggetti menzionati nella norma incriminatrice, i quali si trovino in oggettivo stato di bisogno; in base a questo principio i giudici della Suprema Corte non hanno ritenuto penalmente perseguibile il coniuge che, tenuto a versare mensilmente alla moglie separata, a titolo di assegno di mantenimento della stessa e di tre figli minori, la somma di lire dieci milioni, aveva versato somme largamente inferiori, consentendo però nel contempo, ai suddetti familiari, l’uso gratuito di una lussuosa abitazione. La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 920 del 5/4/2004, non ha ritenuto compreso nel concetto di mezzi di sussistenza, e quindi penalmente rilevante, l’omesso versamento, da parte del marito, del contributo alla spesa sostenuta dalla moglie separata per l’acquisto di una carrozzina ortopedica, ritenendolo azionabile soltanto in sede civile ai fini del rimborso. La Cassazione (sentenza n. 22703 del 27/4/2007) ha successivamente statuito che, il genitore che ometta di versare all’altro coniuge l’assegno stabilito in sede di separazione giudiziale per il mantenimento del figlio minore, risponde del reato indipendentemente dal fatto che al mantenimento abbia fatto fronte l’altro coniuge con l’aiuto di altri congiunti; ciò, infatti, non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo, ma ne costituisce la prova. Con una successiva decisione (n. 25591 del 23/6/2008) la Suprema Corte ha stabilito che il reato si configura per la semplice omissione della corresponsione dell'assegno nella misura disposta dal giudice, indipendentemente dalla condizione di bisogno del beneficiario. Il GUP presso il Tribunale di Crotone (sentenza n. 118 dell’8/8/2008) ha escluso il reato nel caso di ritardo, nell’erogazione dell’assegno al coniuge in favore della figlia minore, circoscritto a sole tre mensilità, in un contesto in cui l’obbligato, invalido al 100%, aveva sempre pagato puntualmente.

   Sempre a proposito di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il coniuge separato che eccepisca il proprio stato di disoccupazione a giustificazione della mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento deve provare che questa condizione non è dipesa da sua volontà; pertanto, se egli si licenzia senza ricercare un nuovo lavoro, e non sussiste uno stato patologico di malattia accertato, è imputabile del reato (Trib. Genova 20/2/2004, n. 509). In questa ottica, le difficoltà economiche in cui versi l’obbligato non escludono la sussistenza del reato, qualora non risulti provato che dette difficoltà si sono tradotte in una vera e propria indigenza e nella conseguente impossibilità di adempiere, sia pure parzialmente, all’obbligazione (Trib. Roma 4/6/2004, n. 13466): l’incapacità economica dell’obbligato, in altri termini, dev’essere assoluta e incolpevole, e da questi rigorosamente provata (Cass. 19/5/2005, n. 32540. Il fallimento dell’obbligato non è sufficiente ad escludere il reato, dovendo egli dimostrare di essere stato privato di tutti i suoi mezzi economici e di non essere in grado di sopperire alla privazione con una diversa attività. (Cass. 8/7/2004, n. 37137). Sempre la Suprema Corte, con sentenza n. 30586 dell’8/4/2003, ha precisato che chi fa mancare i mezzi di sussistenza a più congiunti (per es. coniuge e figli minori), omettendo di corrispondere a ciascuno di essi l’importo mensile stabilito dal giudice, commette un unico reato e non una pluralità di reati in concorso formale o in continuazione fra loro.

   Se la mancata corresponsione riguarda l’assegno per il mantenimento dei figli, soltanto questi, se maggiorenni e privi di autonomia economica, e non più il loro genitore affidatario, sono legittimati ad agire per il pagamento dell’assegno loro destinato (Trib. Palermo, 13/4/1985).

   Se il coniuge non adempie all’obbligo di versare l’assegno, l’avente diritto può, a norma dell’art. 156 c.c., chiedere al giudice di ordinare che il dovuto gli sia versato direttamente dai terzi (per es. datore di lavoro, ente erogatore del trattamento pensionistico) che siano tenuti a versare, anche periodicamente, somme di denaro al coniuge obbligato alla corresponsione dell’assegno (Cass. 4/5/1982, n. 2758).

   Concludiamo, sul punto, con una sentenza del Tribunale di Genova (n. 2859 del 7/11/2003) in materia di rapporti fra coniugi di diversa nazionalità: il fatto che il diritto islamico consenta al marito di ripudiare la moglie e di sottrarsi agli obblighi nascenti dal matrimonio non ha alcun rilievo ai fini della configurabilità del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare commesso in Italia, di cui sia accertata la sussistenza.

   L’assegno di mantenimento in favore del coniuge separato, avendo natura di credito pecuniario, dal momento in cui è esigibile produce interessi ai sensi dell’art. 1282 c.c., salvo che il titolo disponga altrimenti (Cass. 14/2/2007, n. 3336).

Con la legge 54/2006 è stata introdotta la possibilità di seguire in ambito di separazione giudiziale un percorso di mediazione familiare, in altre parole il giudice "suggerisce" alla coppia in separazione di svolgere un percorso che consenta agli ex-coniugi, tramite la riorganizzazione delle relazioni esistenti tra loro, il raggiungimento di accordi reciprocamente soddisfacenti.

Nello specifico l'art. 155 sexies, II comma, recita:"Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli".

 Un avvocato che valuti realmente tale possibilità può proporre ai propri clienti una mediazione nel momento in cui vede in essi la capacità di contenere la naturale carica aggressiva che il processo separativo genera. In sostanza quando i coniugi in separazione riescono a porre l'interesse dei figli in primo piano, desiderando proteggerli dal senso di sconfitta e perdita che naturalmente questo tipo di situazione genera, i genitori o l'avvocato stesso può suggerire di effettuare uno o due colloqui informativi propedeutici alla mediazione.

 È essenziale che questi colloqui siano svolti da un mediatore qualificato al fine di non fornire ai genitori notizie "indicativamente" giuste ma sostanzialmente non esaustive, che possano di fatto allontanare i genitori dalla mediazione.
Non si sottovaluti, infatti, che anche la mediazione come tutti i percorsi di ridefinizione richiedono a chi la fa un forte investimento di fiducia. Informazioni corrette non supportate dalla fiducia che un professionista del settore può infondere potrebbero non essere sufficienti per convincere i genitori sulla validità e solidità di questo tipo di percorso.
Secondo la SIMeF (LA SOCIETÀ ITALIANA DI MEDIAZIONE FAMILIARE):

La Mediazione Familiare è un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione o al divorzio:in un contesto strutturato, un terzo neutrale e con formazione specifica (il mediatore familiare appunto), sollecitato dalle parti, nella garanzia del segreto professionale e in autonomia dall'ambito giudiziario, si adopera affinché i genitori elaborino in prima persona un programma di separazione soddisfacente per sé e per i figli, in cui possano esercitare la comune responsabilità genitoriale.

 Come si comprende dalla sopraccitata definizione il percorso mediativo, ASSOLUTAMENTE EXTRAGIUDIZIARIO, vede coinvolti in prima persona i genitori, che con l'aiuto del Mediatore quale terzo neutrale, ritornano a operare le proprie scelte. Non sono previste deleghe al mediatore rispetto agli obiettivi che vengono presentati dalla coppia genitoriale; il mediatore quale terzo equivicino appunto favorisce il ripristino della capacita decisionale congiunta dei genitori.

Mentre un CT che sia di parte o d'ufficio si schiera con l'una o l'altra parte partecipando di fatto al conflitto, il mediatore resta neutrale e favorisce con il suo lavoro l'apprendimento e l'eventuale consolidamento di nuove dinamiche relazionali, che favoriscano la comunicazione tra i genitori rendendoli capaci di affrontare tutte quelle problematiche implicate dalla stessa crescita dei figli.
Come tutti gli ex-coniugi sanno ogni età prevede scelte particolari in cui la capacità negoziale di due genitori separati può rappresentare la differenza fra scelte condivise e serene e scelte discordi e conflittuali. La separazione infatti non esclude il bisogno di decidere:

 >> il tipo di scuola a cui mandare il figlio;

>> relativamente all'educazione religiosa;

 >> se e che tipo di sport far praticare ai figli;

 >> come affrontare la fase adolescenziale con la sua caratteristica tendenza eversiva.

 Nello specifico la Mediazione Familiare si articola in una serie di incontri strutturati (min.10 max.14 circa) durante i quali il mediatore innanzitutto cerca di inquadrare la coppia che ha di fronte per capire se è per loro possibile un percorso di Mediazione Familiare.

In questa fase lo scopo è evidenziare risorse ed eventuali ostacoli o vincoli alla mediazione; ovvero ciò che può impedire la ridefinizione delle relazioni familiari che sono l'obiettivo finale.

Stabiliti gli obiettivi specifici della coppia si parte con la fase negoziale vera e propria, confidando che la raccolta delle informazioni e l'analisi degli stili comunicativi sia stata in grado di cogliere quegli elementi che potrebbero risultare come ostacoli o veri e propri vincoli ovvero le situazioni che ESCLUDONO di fatto la mediabilità di una coppia.
Nella fase conclusiva del percorso la coppia, insieme al mediatore, definisce un PROTOCOLLO D'INTESA, comprendente tutte le decisioni e gli accordi raggiunti dai genitori negli incontri di mediazione.
Tale protocollo potrà poi essere ratificato dal giudice se i genitori lo vorranno.

Ecco l’elenco di tutte le spese che rientrano nel mensile assegno di mantenimento e quelle che invece vanno pagate a parte all’ex coniuge collocatario del figlio.

Assegno all’ex moglie per il mantenimento dei figli: cosa si considera una spesa “ordinaria” e cosa una “straordinaria”? La differenza non è di poco conto, perché, nel primo caso, tutti gli eventuali oneri sostenuti dal coniuge presso cui è collocato il minore si considerano già ricompresi nell’assegno mensile da questi già percepito mensilmente; pertanto non è dovuta alcuna integrazione o rimborso. Nel secondo caso, invece, scatta il diritto a ottenere il “supplemento”, di volta in volta al momento del sostenimento del pagamento, e nella misura percentuale determinata dal giudice della separazione/divorzio. Percentuale che, di norma, è fissata al 50%: così, chi effettua materialmente la spesa “straordinaria” (si pensi a un corso privato di ripetizioni scolastiche) dovrà innanzitutto concordare l’esborso con l’ex coniuge e, successivamente, chiedere a questi la sua parte (la metà o la diversa misura fissata appunto dal giudice).

Non raramente, la condizione apposta, dopo l’esatta quantificazione della misura dell’assegno di mantenimento mensile dovuto, è del seguente tenore: “ciascun coniuge è tenuto a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie”. Il vantaggio è quello, di rendere il contributo più adattabile ai cambiamenti legati alle esigenze del minore, nonché di ripartire tra i genitori il rischio economico legato agli imprevisti.

Il punto problematico è che la legge non dice cosa si debba intendere con spesa ordinaria e straordinaria, pertanto la linea di definizione viene determinata dai giudici e con orientamenti non sempre univoci. Abbiamo fatto qualche esempio in “Spese di mantenimento del figlio” e “Spese straordinarie e ordinarie”.

Secondo la Corte di Appello di Roma, espressasi sul punto con una recente sentenza [1], per esempio, le spese relative al pagamento della retta dell’istituto scolastico privato frequentato dai figli non sono “ordinarie” e perciò non sono incluse nell’assegno di mantenimento. Si tratta di spese “straordinarie”, che per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli.

Come detto, non è sempre chiara la delimitazione di cosa possa essere in esse ricompreso tra le spese straordinarie. La giurisprudenza, nel tentativo di fissare delle regole, ha precisato che per spese straordinarie devono intendersi “quelle connotate dal requisito della imprevedibilità che non ne consente l’inserimento nell’assegno mensile, il quale copre le normali esigenze di vita quotidiana ma non gli esborsi (eventualmente anche periodici) dettati da esigenze specifiche non quantificabili ex ante proprio perché non rientranti nella consuetudine di vita avuto riguardo al livello sociale del nucleo familiare” [2].

Tali spese finiscono per ricomprendere tutte quelle non strettamente legate alla soddisfazione delle esigenze di vita quotidiana di una persona normale; vi rientrano pertanto, non solo le spese da sostenere una tantum, ma anche quelle che comunque attengono ad un lasso più o meno lungo ma determinato di tempo (spese periodiche); quelle che hanno una certa consistenza sul piano pecuniario (spese gravose); nonché quelle che mirano a realizzare interessi primari o comunque rilevanti della persona (spese necessarie o utili), fatta esclusione, quindi, di quelle meramente voluttuarie [3].

A titolo esemplificativo sono state considerate dalla giurisprudenza spese straordinarie: particolari spese sanitarie non coperte dal SSN, spese relative all’istruzione (tasse scolastiche, tasse universitarie, libri, corsi di specializzazione, lezioni di sostegno per carenze scolastiche); spese per la cultura e lo sport (abbonamento ad una rivista specialistica, corsi di lingue, corsi sportivi), spese per libri e strumenti di alto prezzo, o costi per viaggi all’estero, anch’essi per motivi di studio o di perfezionamento [4], costi di viaggio per gli studenti fuori sede, spese per l’acquisto di un personal computer [5], spese per cure odontoiatriche, o per l’acquisto di occhiali da vista, nonché quelle per un improvviso e necessario intervento chirurgico, o per medicinali necessari per fronteggiare situazioni che non rientrano nella normale gestione di vita quotidiana del figlio [6].

Ne restano escluse quelle considerate rientranti nel mantenimento ordinario nel cui ambito si elencano quelle alimentari, di igiene personale, vestiario, ricreative, nonché quelle per regali, spostamenti urbani e acquisto di libri [7].

Si ritiene altresì che la baby sitter sia da considerare una spesa ordinaria se è stata già programmata al momento della separazione, straordinaria se dovuta ad una necessità contingente quale la malattia del figlio.

Alcuni Tribunali italiani hanno stilato dei protocolli in cui vengono specificate quali siano le spese ordinarie e quelle straordinarie. Così il Tribunale di Verona o quello di Roma, quest’ultimo volto a offrire indicazioni precise circa il concetto di “spese straordinarie“. Nel provvedimento in particolare vengono dettagliatamente elencate le voci di spesa per i figli che vanno incluse nel contributo mensile e quelle da considerare straordinarie.

Tra le spese comprese nell’assegno di mantenimento (e quindi da considerarsi spese ordinarie) si elencano: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell’abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell’organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista).

Le spese straordinarie poi sono suddivise in: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori e spese straordinarie obbligatorie (non subordinate al consenso di entrambi i genitori).

Tra le spese straordinarie per le quali è necessario il consenso si indicano:

spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette e spese alloggiative ove fuori sede di università pubbliche o private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l’esigenza nasce con la separazione e per coprire l’orario di lavoro del genitore che li utilizza;

spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze senza i genitori, acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;

spese sportive: attività sportiva comprensiva dell’attrezzatura e di quanto necessario per l’attività agonistica;

spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.

Tra le spese straordinarie obbligatorie che senza previo consenso al fine della ripartizione si indicano: libri di testo, spese sanitarie urgenti non coperte dal servizio sanitario nazionale, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche ed oculistiche, spese di bollo, di assicurazione e per il mezzo di trasporto.

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Divorzio: stop mantenimento se l’ex coniuge convive con un altro

Ormai la giurisprudenza è univoca su questo: l’assegno di mantenimento, sia esso conseguente alla separazione che al divorzio (in tal caso, viene denominato “assegno divorzile”) non spetta più se l’ex coniuge inizia una relazione con un’altra persona. Non qualsiasi tipo di relazione, ma una basata sulla convivenza cosiddetta “more uxorio” (ossia come una coppia sposata), quindi stabile, continua e regolare, tanto da assumere le caratteristiche della famiglia di fatto. Lo ha ribadito la Corte di Appello di Palermo con una recente sentenza [1]: è stato così revocato l’assegno divorzile in favore di una donna che, nel frattempo, aveva iniziato una relazione di convivenza con un altro uomo, pur continuando a percepire (evidentemente in modo illegittimo) l’assegno di mantenimento da parte dell’ex marito. Nel caso, invece, di presenza di figli, la perdita del beneficio nei confronti dell’ex coniuge non comporta anche il venir meno del pagamento degli assegni nei confronti della prole: a questi ultimi, infatti, il mantenimento va garantito fino all’indipendenza economica (a prescindere, quindi, dall’eventuale raggiungimento della maggiore età). Per quanto infine riguarda l’assegnazione della casa coniugale, essa spetta solo in presenza di figli minori o non indipendenti (leggi “Separazione: casa assegnata solo in presenza di figli”). Sintetizzando, la nuova convivenza “more uxorio” dell’ex coniuge beneficiario dell’assegno assume rilevanza ai fini della revoca dell’assegno medesimo non in quanto tale, ma solo se assume i caratteri della stabilità, durata e continuità tanto da venire ad assumere i connotati della cosiddetta famiglia di fatto, connotata, in quanto tale, dalla libera e stabile condivisione di valori e modelli di vita.

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Non voglio essere un cittadino sussidiato, umiliato ed intorpidito: sognare e costruire;
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Mi rifiuto di cedere l'incentivo di una sovvenzione.
Preferisco i cimenti della vita ad un'esistenza assicurata;
l'emozione del successo all'insipida calma dell'utopia.
Non voglio dare la mia libertà in cambio di una beneficenza, nè
la mia dignità in cambio di un sussidio.
Ho diritto di pensare ed agire a mio modo, di godere i benefici
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