Con l'entrata in vigore lo scorso 18 giugno della legge 220 del 2012 di Riforma del Condominio, viene introdotta la possibilità per i condomìni di dotarsi di un proprio sito web su cui far transitare le informazioni relative alla loro gestione.
A proposito di questa novità occorre fare alcune precisazioni. Innanzitutto non si tratta di un fatto nuovo, perchè già in passato era possibile dotarsi di questo
strumento per i condomini che lo volessero, ma tale opportunità non era normata dalla legge.
In secondo luogo, è bene precisare che non si tratta di un obbligo, come le pubblicità di molte società di web design farebbero
credere.
Infatti l'art. 25 della riforma recita: Su richiesta dell'assemblea,
che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice, l'amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di
consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per l'attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei
condomini.
Quindi viene specificato in quale caso e con quale maggioranza l'amministratore è tenuto, su richiesta dei condomini, ad attivare questo sito Internet che pertanto non risulta obbligatorio, ma rimane
comunque un utilissimo strumento. Infatti l'attivazione di un sito permette di gestire un condominio con maggiore trasparenza e, come
spesso accade quando si utilizzano i mezzi informatici, di snellire molte procedure burocratiche.
Lo studio legale offre ai propri condomini la possibilità di accedere 24 h sul proprio sito internet (dedicato al condominio di appartenenza) per verificare l'intera
documentazione di spesa nonché, tabelle millesimali, regolamento di condominio e relativa documentazione pertinenziale.