In questa sezione troverete informazioni aggiornate riguardo le sentenze e le decisioni fondamentali delle Corti nonché tutte le novità sul nostro Studio legale AVVOCATO Gerardo PETRUCCI con sede a Torre del Greco.

Diritto di accesso alle spiagge e battigia vietata: cosa dice la legge

Il lido, ossia quella porzione di riva che si trova a contatto diretto con le acque del mare e che da esso viene coperta in occasione delle mareggiate ordinarie, e la spiaggia, intesa quale zona che dal margine interno del lido si estende fino a terra appartengono ex art. 28 cod. nav. al demanio marittimo.

Come tali sono inalienabili e soggetti al divieto di costituzione sul bene pubblico di diritti a favore dei terzi; detto divieto è però attenuato dall’art. 823, comma 2, c.c., che consente l’utilizzo del bene da parte di terzi, a titolo particolare, in base ad un atto concessorio.

Gli stabilimenti balneari sono gestiti proprio sulla base di una concessione ottenuta da soggetti che, dietro corresponsione di un canone e di altri obblighi previsti nel provvedimento amministrativo, ottengono di potere godere dei beni demaniali al fine di esercitare un’attività imprenditoriale che si concreta nella prestazione di vari servizi ai bagnanti.

La disciplina appare, quindi, assai complessa risultando dettata oltre che dalla concessione stessa, dalla normativa regionale, dalle capitanerie di porto e dai comuni.

Senza dubbio i gestori sono tenuti a particolari obblighi tra i quali:

assicurare il servizio di salvataggio;
esporre le tariffe;
fornire i servizi igienici;
garantire il libero transito da parte dei bagnanti sulla battigia nonché l’accesso al mare attraverso la realizzazione di appositi corridoi.
Ne discende che il gestore, se da un lato può certamente pretendere il pagamento per l’utilizzo di determinati servizi offerti, non potrà ,però, chiedere alcuna somma di denaro al bagnante che intenda semplicemente passare lungo la battigia e farsi un bagno a mare.

Tali principi sono stati ribaditi dalla giurisprudenza che in più occasioni ha riconosciuto l’illegittimità di recinzioni poste da alcuni privati sulla spiaggia e che impedivano il transito dei bagnanti lungo la riva.

In particolare i giudici hanno stabilito che “nessuna proprietà privata, per nessun motivo, può impedire l’accesso al mare alla collettività se la proprietà stessa è l’unica via per raggiungere una determinata spiaggia”

Il divieto di porre recinzioni che ostacolino il transito sulla battigia da parte dei bagnanti è poi ora sancito dall’art. 1 comma 251, lett. E) delle L. n. 296/2006 il quale prevede infatti “obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione.”

L’illegittimo impedimento da parte del gestore al transito dei bagnanti lungo la battigia, pertanto, determinerebbe l’applicazione di sanzioni amministrative ma potrebbe assumere anche rilevanza penale ex art. 629 c.p. o art. 610 c.p.c.

Appare utile ricordare, infine, che una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riconosciuto che l’obbligo di tutelare la sicurezza dei bagnanti prescritto da una ordinanza della capitaneria di porto è imposto a carico dei bagnini e non solo dei gestori concessionari della spiaggia.

“Tra le condotte da tenere dagli assistenti o bagnini vi è quella di stazionare nella postazione di salvataggio” implicando l’eventuale allontanamento in contrasto con l’ordinanza, la violazione dell’art. 1164 cod. nav.

Tale norma prevede che “chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall’autorità competente relativamente all’uso del demanio marittimo o aeronautico  ovvero delle zone portuali della navigazione interna è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.032 euro a 3.098 euro . Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico – ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro.

Cassazione, rischio carcere per gli insulti su Facebook

La Cassazione ha deciso: rischia il carcere chi denigra e offende su Facebook. All’origine della sentenza, la burrascosa separazione di una coppia, in particolare gli insulti postati sul social network dall’ex marito nei confronti dell’ex moglie. Ne è nato un processo per diffamazione con rimpallo tra giudice di pace e tribunale: una questione non di poco conto per gli attaccabrighe del web, perché mentre il primo applica soltanto sanzioni pecuniarie, l’altro può anche infliggere il carcere. Per la precisione, nel caso di diffamazione aggravata, la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il nodo della pubblicità

Il processo all’inizio era stato incardinato davanti al giudice di pace di Roma, che ha dichiarato la sua incompetenza ritenendo la diffamazione su Facebook aggravata dal mezzo della pubblicità e quindi di competenza del tribunale. Ma qui il collegio ha accolto le argomentazioni dell’avvocato dell’ex marito, Gianluca Arrighi, stabilendo che Fb non può essere paragonato a un blog o a un quotidiano online, visionabile da chiunque sulla rete, e che pertanto la competenza è del giudice di pace. Gli atti, di conseguenza, sono stati trasmessi alla Corte Suprema per la risoluzione del conflitto.

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Il rischio carcere

Gli ermellini, dopo una lunga camera di consiglio, hanno invece deciso, in via definitiva, che la diffamazione su Facebook deve essere considerata aggravata dal mezzo della pubblicità e che pertanto la pena da applicare può essere il carcere. «È una sentenza che non condivido – commenta Arrighi – ma che ovviamente rispetto. Rimane il dubbio che nei processi per reati commessi su internet sfuggano ancora, talvolta, le reali dinamiche della rete. Soltanto quando leggeremo le motivazioni sapremo qual è stato il percorso logico giuridico seguito dalla Cassazione».

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Rc auto: se il danno supera il valore del mezzo Fonte: Rc auto: se il danno supera il valore del mezzo (www.StudioCataldi.it)

Frequentemente accade che, a seguito di un incidente stradale, l'autovettura coinvolta subisca danni che superano il proprio valore, come emergente dalle quotazioni ufficiali.

In tal caso si suole parlare di riparazione cd. antieconomica.

Il risarcimento per equivalente

A fronte di tale circostanza, le assicurazioni tendono a non risarcire il danno effettivamente subito dall'autovettura ma il valore del mezzo ante-sinistro.

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In buona sostanza, al risarcimento in forma specifica, che consiste nella rimozione delle conseguenze dannose derivanti dal sinistro attraverso la corresponsione al danneggiato della somma ritenuta necessaria per le riparazioni, si sostituisce il risarcimento per equivalente, consistente, invece, nella corresponsione al danneggiato di una somma pari al valore del mezzo prima del sinistro.

Trova applicazione l'art. 2058 del codice civile, in base al quale, anche a fronte della richiesta da parte del danneggiato della reintegrazione in forma specifica, il giudice può disporre il risarcimento per equivalente qualora la prima risulti eccessivamente onerosa per il debitore e non costituisca la modalità più conveniente di rimediare al danno cagionato.

È, in sostanza, ostacolato l'arricchimento senza causa del danneggiato.

La "notevole" differenza tra valore del mezzo e danno subito

Occorre precisare che, in concreto, l'orientamento giurisprudenziale prevalente tende a non rinvenire l'eccessiva onerosità della riparazione sempre nel caso in cui il valore commerciale del mezzo sia inferiore all'ammontare richiesto per il ripristino dello status quo ante, ma solo laddove tale valore sia notevolmente inferiore all'importo necessario per le riparazioni: solo in questo caso, infatti, si può dire di essere di fronte ad un onere eccessivo per il danneggiante e ad una lucupletazione del danneggiato. In tal senso si vedano, ad esempio, Cass. n. 21012/2010, Cass. n. 1721/2012 e Cass. n. 24718/2013.

Elementi che influenzano la valutazione di antieconomicità della riparazione

Oltretutto, nel valutare l'antieconomicità della riparazione non è possibile prescindere da una serie di fattori ulteriori che contribuiscono a determinare in concreto se una riparazione sia antieconomica o no.

Il valore del mezzo ante-sinistro, infatti, va maggiorato delle spese di immatricolazione di una nuova autovettura o del passaggio di proprietà in caso di acquisto di un'autovettura usata, del fermo per il reperimento della nuova autovettura e del bollo e dell'assicurazione che non sono stati goduti, oltre che delle spese di demolizione del relitto, detratto l'eventuale valore del relitto stesso, nonché del trasporto dell'auto al demolitore se questa non è marciante.

Ottime condizioni del veicolo

Peraltro spesso accade che il veicolo, sebbene abbia in astratto un valore ante-sinistro inferiore rispetto all'importo necessario per provvedere alla riparazione, nel concreto si trovi in ottime condizioni e abbia una particolare funzionalità, che non lo rendono agevolmente sostituibile con altro veicolo teoricamente paragonabile.

Dando prova dello stato del veicolo (ad esempio attraverso fatture di revisione, fotografie, chilometraggio basso, etc.) il danneggiato potrà in questi casi vedere riconosciuto il proprio diritto al risarcimento in forma specifica.

DANNO DA VACANZA ROVINATA
Un vademecum per la decrizione del danno da vacanza rovinata
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RITARDI AEREI O NAVI - RESPONSABILITA'
Cosa succede se un aereo o una nave ritardano la partenza con conseguenze negative per il viaggiatore? Ecco le risposte
Ritardo aereo risarcibilità.pdf
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CONTRATTI DI VENDITA A DISTANZA

Nel caso di contratti di compravendita stipulati a distanza, ovvero, tramite l’utilizzo di sistemi informatici, il Codice del consumo prevede, in prima battuta, che il consumatore possa recedere dal contratto stesso, senza alcuna penalità o motivazione, entro dieci giorni dalla ricezione del bene acquistato, dandone comunicazione al venditore e restituendogli il medesimo bene. Tale termine si estende fino a novanta giorni qualora il venditore, nel proporre il contratto, non abbia soddisfatto gli obblighi di informazione che gli sono imposti dagli articoli 52 e 53 dello stesso Codice del consumo (indirizzo e sede del venditore, termini di pagamento e recesso, modalità di consegna e restituzione eccetera). Oltre a questa tutela, il consumatore potrà inoltre godere, in seconda battuta, della tutela fornitagli dalle norme sulla garanzia legale di conformità per i beni di consumo, prevista dagli articoli 128 e seguenti del Codice del consumatore. Ai sensi di tali articoli, infatti, il consumatore che abbia ricevuto un bene non conforme a quanto pattuito col venditore potrà chiedere la riparazione o sostituzione del prodotto, ovvero una congrua riduzione del prezzo, oppure ancora la risoluzione del contratto stesso, con restituzione dell’intero prezzo pagato. Nell’ipotesi particolare in cui il venditore abbia inteso spacciare per nuovo un bene in realtà già usato, il consumatore potrà anche scegliere di arrivare a denunciare lo stesso venditore per truffa commerciale, ferma restando, in ogni caso, la necessità di provare con esattezza, ad esempio tramite una apposita perizia, l’effettiva diversità del bene venduto rispetto a quello promesso.

Reclamo - obbligo di sospensione 

Nei propri rapporti con la clientela, oltre alle condizioni generali di abbonamento, Telecom fa riferimento anche alla propria carta dei servizi per chiarire i termini e i modi con cui l’azienda si impegna a gestire le contestazioni e i reclami degli utenti, in conformità a quanto deliberato dall’autorità per le garanzie nelle comunicazioni. In tale carta dei servizi, all’articolo 6, Telecom si impegna a fornire, entro 30 giorni, risposte scritte ai reclami inoltrati dai propri clienti, anche a mezzo degli sportelli telefonici 187 e 191, consentendo che il pagamento delle sole somme contestate venga sospeso sino alla definizione del reclamo stesso. Qualora la risposta dell’azienda risulti assente o insoddisfacente, è facoltà del cliente attivare una procedura di conciliazione presso la stessa azienda, ovvero dinanzi al Corecom territorialmente competente, oppure, in alternativa, presso gli organismi di conciliazione a ciò abilitati, secondo le vigenti normative emanate dall’autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera 173/07/Cons. Solo una volta esperito tale tentativo di conciliazione sarà possibile, per entrambe le parti, ricorrere all’autorità giudiziaria per dirimere definitivamente la controversia. Per tutta la durata della conciliazione, comunque, Telecom rimane obbligata ad astenersi da ogni iniziativa di recupero del credito e/o sospensione della linea oggetto del reclamo.

Non sempre chi tampona ha torto, lo conferma la Cassazione

In genere chi tampona ha torto, ma con delle eccezioni. Se l'urto avviene per cause imprevedibili, il mezzo 'urtante' non ha alcuna colpa. Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 17206/2015 che - come si legge su 'Studiocataldi.it' - è stata depositata ieri.

Il conducente di un autocarro ha trascinato in giudizio le proprietarie di un rimorchio e la compagnia assicurativa, in seguito ad un sinistro causato dal rimorchio che, staccatosi dalla motrice, si è arrestato sulla corsia di marcia. L'uomo ha perso in primo grado ma ha vinto in appello.

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L'assicurazione ha impugnato la sentenza in Cassazione ritenendo che l'incidente dovesse essere considerato come tamponamento (art. 149 del Cds) e non come uno scontro tra l’autocarro guidato dal danneggiato e il rimorchio fermo. Secondo la Cassazione l'evento non era prevedibile dal veicolo che sopraggiungeva mentre, per l'assicurazione, anche l’arresto improvviso di un veicolo costituisce un fenomeno della circolazione. Il conducente sopraggiungente - specifica l'assicurazione - avrebbe dovuto essere in grado di garantire l’arresto tempestivo del mezzo mantenendo la distanza di sicurezza.

Alla fine, la Corte ha sancito che l'art. 149 del Cds non è applicabile nel caso di veicolo fermo sulla carreggiata per cause diverse dalla circolazione e che il suddetto articolo fa riferimento ai veicolo "durante la marcia". Il danneggiato, dunque, non potendo prevedere l'ostacolo non ha la responsabilità del sinistro.

Cassazione: la tassa sui rifiuti va pagata anche se non si utilizza il servizio

La tassa sui rifiuti deve essere pagata a prescindere dall’utilizzo del servizio. Quello che conta è la detenzione del locale e non la materiale fruizione del servizio da parte del contribuente. È questo in sintesi quanto stabilito dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione, nella recente sentenza n. 12035/2015 (qui sotto allegata), accogliendo il ricorso del Comune di Lodi avverso la decisione della CTR Lombardia che aveva dato ragione ad una contribuente annullando una cartella di pagamento relativa alla Tarsu (oggi sostituita dalla nuova tassa sui rifiuti, Tari) non pagata per il 2006.

Per il giudice d’appello, la contribuente aveva documentato di non poter fruire del servizio pubblico per la mancanza di collegamento stradale tra la sua abitazione e il punto di raccolta dei rifiuti ed essendo il tributo posto per l’ottenimento del servizio, l’impossibilità dell’utilizzo concreto dello stesso doveva ritenersi ostativa a pretenderne il pagamento.

Ma per gli Ermellini, sbaglia la CTR poiché una simile equiparazione non è rispondente all’intero sistema della tassa sui rifiuti.

La regola generale è infatti quella secondo la quale “la tassa viene a gravare su chiunque occupi o conduca locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti”. E come già chiarito dalla precedente giurisprudenza (cfr. tra le altre Cass. n. 16459/2004), ha aggiunto la S.C. “la tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, al verificarsi della sola detenzione dei locali – perché - il presupposto impositivo del tributo si identifica con l'istituzione del servizio, non con la materiale fruizione”. La ragione istitutiva del prelievo ha spiegato ancora la Corte è quella di “porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività piuttosto che di fornire delle prestazioni riferibili ai singoli utenti. La tassa si basa cioè sul vincolo del gettito al costo globale del servizio e rileva nel senso della sostanziale non commutatività del tributo. I criteri di ripartizione del costo del servizio non sono conferenti al concreto utilizzo da parte di ciascun utente, tanto che si basano su indici presuntivi”. Per cui, sarebbe del tutto asistematico pretendere di condizionare il pagamento al rilievo di concrete condizioni di fruibilità, le quali per loro natura, hanno continuato i giudici di piazza Cavour “oltre a essere di difficile identificazione, mal si prestano a una valutazione economica idonea a garantire una esatta ripartizione fra gli utenti del costo di gestione”.


 

Pertanto, la difficoltà oggettiva di fruire del servizio di raccolta, comunque attivato e istituito nella zona dove è ubicato l’immobile a disposizione dell’utente, non può comportare l’esenzione della tassa, ma semmai, una riduzione della misura del tributo. E considerato che la sentenza della CTR impugnata si è discostata da tali principi, la stessa va cassata e la parola passa al giudice di rinvio.

 

Cassazione, sentenza n. 12035/2015

 

Fonte: Cassazione: la tassa sui rifiuti va pagata anche se non si utilizza il servizio

(www.StudioCataldi.it)

Copertura assicurativa dopo scadenza

Esiste ancora la copertura nei 15 giorni successivi alla scadenza? Per essere chiari: si può circolare con un’auto fino a 15 giorni dopo la data di scadenza dell’assicurazione senza incorrere in alcuna infrazione? Pareva di no, che questo periodo di proroga da sempre concesso fosse stato cancellato con le disposizioni governative dello scorso anno. Invece, il contrordine è giunto dal Ministero dell’Interno con una circolare datata 14 febbraio. La conferma dei 15 giorni ulteriori di bonus assicurativo è legata all’eliminazione del tacito rinnovo. Spiegamoci meglio: fino a poco tempo fa, se la polizza assicurativa originaria prevedeva il tacito rinnovo (la stragrande maggioranza), quindi quasi un automatismo della validità del contratto di anno in anno, l’automobilista poteva contare sui fatidici 15 giorni ulteriori. Ora invece, i 15 giorni di tolleranza sono validi per tutti gli automobilisti: è generalizzata, quindi, la possibilità di poter contare sui 15 giorni dopo la scadenza del contratto di assicurazione per rinnovare la polizza, ed in quel periodo di tempo la piena copertura assicurativa viene comunque garantita. Legato a questo provvedimento è l’eliminazione del tacito rinnovo del contratto Rca auto: le polizze non possono avere una durata di oltre un anno. Il Ministero dell’interno precisa che è dovere della compagnia assicuratrice comunicare al proprio cliente la data di scadenza della polizza almeno 30 giorni prima. Quindi il contratto di assicurazione non si rinnova automaticamente: l'automobilista dovrà sottoscriverne uno nuovo ogni anno.

Offese su facebook - Reato per Cassazione

E’ reato offendere e parlare male di persone. arrivano i primi elementi normativi a tutela di chi pensa che su Facebook si possa dire tutto e il contrario di tutto. Chi offende pubblicamente ne potràrisponderà penalmente su querela di parte Cassazione: è diffamazione parlar male su Fb anche senza fare nomi Chi parla male di una persona su Facebook, senza nominarla direttamente, ma indicando particolari che possano renderla identificabile, va incontro a una condanna per diffamazione. Lo si evince da una sentenza con cui la prima sezione penale della Cassazione ha annullato con rinvio l’assoluzione, pronunciata dalla Corte militare d’Appello di Roma, nei confronti di un maresciallo della Guardia di Finanza di San Miniato (Pisa) che, sul proprio profilo Fb, aveva usato espressioni diffamatorie nei confronti del collega che lo aveva sostituito in un incarico.

“Attualmente defenestrato a causa dell’arrivo di un collega raccomandato e leccaculo…ma me ne fotto per vendetta….” scriveva sul Facebook il maresciallo, condannato in primo grado a tre mesi di reclusione militare (con i doppi benefici) per diffamazione pluriaggravata, poi assolto dalla Corte militare d’appello di Roma dato l’anonimato delle offese sul social network che impediva, secondo i giudici, di arrivare al diretto interessato. Il procuratore generale militare aveva quindi impugnato la sentenza di secondo grado in Cassazione.

Ricorso che la Suprema Corte ha ritenuto fondato, disponendo un nuovo processo d’appello. “Ai fini dell’integrazione del reato di diffamazione – si legge nella sentenza depositata oggi – è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone, indipendentemente dalla indicazione nominativa”. Osservano i giudici di ‘Palazzaccio’: “Il reato di diffamazione non richiede il dolo specifico, essendo sufficiente ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo della fattispecie la consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell’altrui reputazione e la volontà che la frase venga a conoscenza di più persone, anche soltanto due”.

Ai fini di tale valutazione, conclude la Corte, “non può non tenersi conto dell’utilizzazione del social network, a nulla rilevando che non si tratti di strumento finalizzato a contatti istituzionali tra appartenenti alla Guardia di Finanza, nè alla circostanza che in concreto la frase sia stata letta soltanto da una persona”.

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Avvocato Gerardo Petrucci

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Cerco l'occasione per farmi avanti, non cerco la sicurezza.
Non voglio essere un cittadino sussidiato, umiliato ed intorpidito: sognare e costruire;
sbagliare e riuscire.
Mi rifiuto di cedere l'incentivo di una sovvenzione.
Preferisco i cimenti della vita ad un'esistenza assicurata;
l'emozione del successo all'insipida calma dell'utopia.
Non voglio dare la mia libertà in cambio di una beneficenza, nè
la mia dignità in cambio di un sussidio.
Ho diritto di pensare ed agire a mio modo, di godere i benefici
di quello che creo, di affrontare arditamente il mondo e dire:
ho fatto questo."
Dean Alfange

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