Cosa dice la Cassazione sul costo del riscaldamento autonomo in condominio

Non può essere il condominio a dover sopportare i maggiori costi che eventualmente si rendessero necessari a causa dell’avvenuta realizzazione dell’impianto autonomo. Ad affermarlo la Corte di cassazione con la sentenza n.8724/2015. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa hanno stabilito i supremi giudici.

Le questioni in esame

Le questioni risolutive della controversia oggetto della sentenza n.8724/2015 della Corte di cassazione, seconda sezione civile, riguardano: la validità o meno della delibera con la quale l’assemblea condominiale adotta il sistema di contabilizzazione dei consumi del riscaldamento centralizzato, ai sensi della legge n. 10/1991, o se sia legittima l’opposizione dei condomini i quali, essendosi dotati in precedenza di un impianto autonomo collegato a quello centralizzato, lamentano gli inconvenienti tecnici di tale sistema che comporta la sovrapposizione dei consumi; se sia a carico del condominio o degli attori l’eventuale maggior costo di quelle opere di adeguamento del sistema approvato dal condominio che si rendessero necessarie per la preesistenza dell’impianto autonomo realizzato dagli attori. 

Le decisioni della Cassazione

La Cassazione ha accertato la preesistenza, rispetto alla delibera impugnata, della realizzazione da parte degli attori dell’impianto autonomo collegato a quello condominiale e la legittimità di tale opera. E’ stato poi accertato il rischio di sovrapposizione di consumi denunciato dagli attori, derivante dal sistema di contabilizzatori approvato dal condominio. Secondo la Suprema Corte, poiché nella gestione del servizio di riscaldamento l’assemblea ha (con la delibera del 1998) legittimamente approvato nell’interesse comune con le prescritte maggioranze il sistema di termoregolazione dei consumi secondo le vigenti (all’epoca) disposizioni di cui alla legge n. 10/1991 (che è conforme a quanto previsto dal successivo Dpr n. 59/2009), non può essere il condominio a dover sopportare i maggiori costi che eventualmente si rendessero necessari a causa dell’avvenuta realizzazione dell’impianto autonomo.

La Suprema Corte chiarisce quale sia la misura del contributo alle spese di esercizio da parte del soggetto che rinuncia all’impianto di riscaldamento condominiale

Proponiamo in questo articolo una interessante pronuncia della Suprema Corte di Cassazione la quale affronta, risolvendola, una questione sempre attuale in materia condominiale: ovvero il distacco del condomino dall’impianto di riscaldamento centralizzato e l’ammontare del le spese che questi deve continuare a sostenere insieme ai restanti condomini “non distaccati”.

Il caso di specie, che ha dato origine alla sentenza in esame, riguardava una delibera assembleare che approvava il rendiconto di gestione addebitando anche al condomino “distaccato” i costi per l’acquisto del gasolio.

Il condomino si opponeva sostenendo che la delibera assembleare doveva dichiararsi nulla perché egli era stato incluso in spese che non lo riguardavano più a seguito  dell’avvenuto distacco.

Di contro, il condominio sosteneva che il distacco doveva ritenersi illegittimo dal momento che da quell’operazione non v’era stata un diminuzione dei consumi proporzionale al mancato uso da parte dell’appartamento distaccato sicché il maggior consumo doveva essere posto a carico del distaccato.

La delibera veniva annullata in primo grado. Tuttavia, in appello, pur riconoscendosi la legittimità del succitato distacco, si giungeva alla statuizione di legittimità di quel riparto.

Da qui la prosecuzione del giudizio davanti alla Suprema Corte la quale ha ribadito che “in tema di distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato condominiale, è legittima la delibera con la quale l’assemblea addebita i costi per il combustibile al condomino che s’è legittimamente distaccato, se il mancato minor consumo è comunque riconducibile alla rinuncia all’uso.” (Cass. Civ.  Sent. n. 9526/2014)

La legittimità del distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato, ricorrendone i presupposti, è un dato ormai assodato.

In più circostanze, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la rinuncia unilaterale al riscaldamento condominiale operata dal singolo condomino mediante il distacco del proprio impianto dalle diramazioni dell’impianto centralizzato è legittima quando l’interessato dimostri che, dal suo operato, non derivano né aggravi di spese per coloro che continuano a fruire dell’impianto, né squilibri termici pregiudizievoli per la erogazione del servizio “ (Cass., Sez. II, n. 6923/2001; Cass., Sez. Il, n. 1775/1998)

Tale assunto è stato sostanzialmente recepito dal Legislatore che l’ha introdotto nel codice civile con la legge n. 220/2012. È stato così modificato l’art. 1118 del codice civile, prevedendo che il condomino possa rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco però non derivino notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.

Tuttavia, se da un lato i condomini hanno diritto di distaccarsi dall’impianto, purché non derivino squilibri nel funzionamento o aggravi di costi, dall’altro, i ‘distaccati’ “continuano ad essere obbligati a partecipare alle spese di consumo del carburante o di esercizio se e nella misura in cui il distacco non ha comportato una diminuzione degli oneri del servizio a carico degli altri condomini, perché se il costo di esercizio dell’impianto (e nel quale deve ricomprendersi l’acquisto del carburante necessario per il suo funzionamento) dopo il distacco non è diminuito e se la quota non è posta a carico del condomino distaccante, gli altri condomini sarebbero aggravati nella loro posizione dovendo farsi carico anche della quota spettante ai condomino distaccato”. ( Cass. n. 7518/2006; n. 5974/2004; n. 8924/2001)

Nella causa decisa con la sentenza in oggetto era stata anche espletata una CTU la quale aveva accertato che il maggior costo ancora presente dopo il distacco non fosse attribuibile ad una carenza di manutenzione dell’impianto, come sostenuto dal condomino, ma al contrario ad un distacco parziale, ossia solamente dei radiatori e non di tutte le diramazioni.

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