Chi vuole installare un condizionatore in un condominio deve tenere presente alcune regole e norme di buon comportamento. Ne vale il rispetto delle Leggi, del regolamento condominiale e del rapporto con i condomini

Con l’avvicinarsi della stagione estiva e delle prime giornate di afa ecco che molti, approfittando anche delle numerose offerte dei centri commerciali, decideranno di installare un climatizzatore nella propria abitazione.

Quando, però, si abita in un condominio, la scelta di dotarsi di un impianto di condizionamento deve fare i conti con una serie di regole da rispettare, specie se per necessità l’unica opzione possibile è quella di utilizzare la facciata dello stabile.

Il primo ostacolo al posizionamento dell’ unità esterna del climatizzatore sulla facciata dell’ edificio condominiale è, senza dubbio, la possibile lesione al decoro architettonico dell’ edificio.

Infatti la riforma del condominio (operata con la L. 220/2012) ha inserito la facciata tra le parti comuni di proprietà di tutti i condomini ed inoltre, ha modificato l’ art. 1122 c.c., il cui novellato testo afferma che: “Nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. In ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea.”

Il principio generale è che qualsiasi intervento che possa interferire con il bene comune e che sia posto al servizio esclusivo dell’ unità immobiliare di un condomino deve avvenire nel rispetto delle regole dettate dalla legge e, in particolare, del divieto di pregiudicare il decoro architettonico dell’ edificio e di impedire il pari uso da parte degli altri condomini della cosa comune.

Entro questi limiti può ritenersi legittima l’ installazione, da parte del singolo condomino, di un impianto di condizionamento sulla facciata dello stabile condominiale.

Il condomino deve, comunque, ai sensi del sopra citato art. 1122 c.c., preventivamente avvisare l’ amministratore dell’ intenzione di posizionare l’ unità esterna sul prospetto del palazzo, affinchè lo stesso relazioni l’ assemblea che potrebbe vietare il montaggio o ordinare la rimozione qualora il condizionatore fosse già stato installato.

Il decoro architettonico è considerato un bene comune il cui mantenimento va salvaguardato indipendentemente dalla validità estetica delle variazioni che s’intendono apportare.

Sia in caso di edifici di pregio, sia in relazione a fabbricati di categoria “popolare”, la violazione del decoro architettonico viene a configurarsi ogni volta che si realizzano opere che cambiano l’originario aspetto condominiale, anche soltanto per singole unità o limitati elementi.

A tal proposito la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che l’installazione di un condizionatore di ingenti dimensioni sulla parte esterna di un edificio, così come nella correlata sezione interna, possa determinare un’alterazione del decoro architettonico e conseguentemente un deprezzamento dell’intera struttura condominiale ed ha condannato due condomini a rimuovere gli impianti posizionati nell’androne del fabbricato in ragione del fatto che quest’ultimo, oltre ad essere destinato al libero transito dall’esterno verso il cortile interno del comprensorio, serve a preservare il decoro in riferimento all’ingresso stesso a prescindere dalle condizioni estetiche. Per essere più precisi possiamo affermare che il concetto di decoro architettonico coincide con l’insieme di tutte le strutture che contraddistinguono esteticamente l’edificio, arrivando a conferire al medesimo una distintiva fisionomia (Cassazione civile, Sezione II, Sentenza del 13 maggio 2013, n. 11386).

Sempre con riguardo al decoro architettonico dell’ edificio i giudici di legittimità, confermando un precedente orientamento, hanno ribadito che “costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull’aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l’edificio e che la relativa valutazione spetta al giudice di merito, ed è insindacabile in sede di legittimità ove non presenti vizi di motivazione” (Cassazione civile, Sezione II, Sentenza del 6 ottobre 2014, n. 20985).

Una recentissima pronuncia della Cassazione sembra, invece, concedere la possibilità di installare il condizionatore sulla facciata dell’ immobile condominiale, a patto che lo stesso sia di dimensioni contenute. Nel caso in esame l’assemblea aveva già autorizzato il proprietario ad utilizzare l’ impianto in quanto oltre ad essere di modeste dimensioni, i tubi delle acque di scarico erano debitamente raccolte in una piccola vaschetta mimetizzata in un vaso di fiori. Per tali ragioni, si sosteneva, che l’impianto in questione non alterava il decoro architettonico dell’edificio e non si poteva neanche invocare il regolamento condominiale che vieta l’occupazione, per quanto temporanea, di spazi collettivi visto che l’impianto è amovibile, piccolo e non rappresenta un intralcio per il passaggio dei residenti. (Cassazione civile, Sezione II, Ordinanza del 4 maggio 2015, n. 8857).

L’ offesa al decoro architettonico, comunque, deve essere esaminata di volta in volta, senza riferimento a edifici contigui  o ad alterazioni in essi già esistenti.

Il decoro, inoltre, non è materia di cui l’assemblea può decidere a maggioranza: infatti, il diritto alla integrità del decoro dell’immobile appartiene a ciascun condomino; ciò significa che le decisioni dell’assemblea – favorevoli o contrarie all’installazione del climatizzatore individuale – non possano essere considerate definitive.

Per cui, in caso di decisione favorevole, il condomino può comunque rivolgersi all’autorità giudiziaria per chiedere il ripristino e l’eliminazione del corpo esterno ritenuto antiestetico, ovvero promuovere un ricorso contro la delibera assembleare. Allo stesso modo, quando la delibera assembleare fosse sfavorevole all’installazione dell’impianto, il condomino interessato a detta installazione può comunque dar corso all’opera, invocando l’articolo 1102 del Codice civile (in questo caso, però, i lavori saranno eseguiti a suo rischio e pericolo).

Bisogna tra l’altro considerare il fatto che l’azione del condomino a tutela del decoro architettonico è imprescrittibile, per cui lo stesso avrà sempre diritto ad esperirla ed ottenere la rimozione dell’impianto.

Un altro ostacolo in cui può incorrere chi decide di montare un climatizzatore in condominio, è costituito dal regolamento condominiale, principalmente quando questo sia stato predisposto dal costruttore dello stabile e accettato dai singoli acquirenti degli appartamenti negli atti di acquisto o, in via diversa, successivamente deliberato dalla totalità dei condomini. In tali casi tale divieto risulta incontrovertibile per tutti i condomini senza possibilità di deroga alcuna.

Quindi è consigliabile consultare preventivamente il regolamento del proprio stabile per verificare che non vi sia alcun diviato di sorta al montaggio di condizionatori sulle facciate dello stabile.

Un ultimo problema è costituito dalla possibilità che il rumore provocato dal funzionamento dell’ unità esterna possa arrecare disturbo ai vicini.

In questo caso valgono le regole dettate per le immissioni dall’ art. 844 c.c. secondo cui “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso”.

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